Idoneità: Per il conseguimento della idoneità alla guida non si guarda più al deficit funzionale ma alla "capacità motoria residua" e quindi alla reale possibilità di guidare anche con particolari congegni meccanici che permettano di porre rimedio alla mancanza fisica o alla funzionalità di uno o più arti.
Innanzitutto il "contrassegno invalidi" si può ricevere solo dopo aver ottenuto un certificato medico dall'ufficio medico legale della propria ASL. Questo certificato attesta la capacità di deambulazione ridotta della persona. Dal 1996 anche i non vedenti possono ricevere questo certificato ed ottenere il contrassegno invalidi. Il certificato rilasciato dall'ASL serve per il secondo passaggio: fare la Richiesta per ottenere il "contrassegno invalidi" al Sindaco del Comune di residenza. Alla Richiesta si deve allegare il certificato rilasciato dalla ASL. Tutte le operazioni di rilascio e rinnovo che sono affidate al Comune vengono effettuate gratuitamente; il rilascio dei certificati medici è soggetto al pagamento dei diritti prescritti dalla normativa vigente. Il Facsimile del contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile nella parte anteriore dell'autoveicolo ma ATTEZIONE: solo l'effettivo impiego del mezzo per il trasporto del titolare dell'autorizzazione lo rende efficace. Il facsimile vale in tutta l'Italia, e non occorre essere titolari del mezzo né della patente di guida. Non esiste invece ancora un contrassegno valido per tutta l'Europa. Sul contrassegno vi è uno spazio in cui scrivere il "numero di concessione". Si devono inoltre scrivere le "generalità del titolare" ma il Garante per la protezione dei dati personali nel 1999 ha riscontrato una violazione della normativa sulla privacy (legge 675 del 1996) per cui il Comune dovrebbe consegnarvi un contrassegno in cui le generalità del titolare non sono visibili, dato che il vigile può fare il controllo attraverso il numero di concessione. Attenzione: Non si può sostare mai, anche se muniti di contrassegno in corrispondenza di:
Invalidità temporanea: Il contrassegno può essere ottenuto anche da quelle persone che hanno una invalidità temporanea, ma in questo caso l'autorizzazione è limitata al tempo indicato nel certificato medico. Parcheggi riservati ad una persona specifica Il Contrassegno invalidi serve, oltre che per circolare, anche per parcheggiare negli spazi riservati. Il Regolamento al Codice della Strada prevede che il Sindaco, con una Ordinanza, conceda a titolo gratuito lo spazio per il parcheggio, ma devono ricorrere particolari condizioni di disabilità ed è riferito solo alle zone ad alta intensità di traffico. Il Sindaco non è comunque obbligato a rilasciare questa ordinanza. Il Regolamento prevede inoltre che chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo": in questo modo, a seconda della "rigidità" del Comune, possono essere escluse categorie come i non vedenti, i minori, o tutti i casi di invalidità così gravi da non permettere la concessione di una patente speciale. Su questa questione si deve attendere il parere del Ministro competente. La Normativa di riferimento è : art. 381 del DPR 495/1192 e modifiche successive. Circolazione nella Zona a Traffico Limitato L'articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.", al terzo comma prevede la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi. TUTTAVIA i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale. In questo caso è necessario prestare molta attenzione alla segnaletica. In sintesi: La limitazione alla circolazione "dei disabili" deve essere specificamente adottata e segnalata nell'ordinanza di limitazione del traffico e della sosta. In caso contrario, ossia in assenza di una previsione specifica, i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.). |
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