Esenzione pagamento ticket | ||
Il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato per legge a garantire livelli assistenziali minimi. In termini di pagamento del ticket la legge individua alcune situazioni che danno diritto all'esenzione dal pagamento, parziale in alcuni casi o totale in altri.
Dal 2001 sono inoltre gratuiti tutti gli accertamenti (visite specialistiche e analisi) per la prevenzione del tumore al seno e all'intestino (mammografie, colonscopie, pap-test) TIPI DI ESENZIONE: 1. Donne in gravidanza o in fase reconfezionale Alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità, sia nel corso della gravidanza sia in fase reconfezionale, sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Le prestazioni sono elencate dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1988, Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità, Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1998, n. 245. 2. Esenzione per limiti di reddito familiare 3. Esenzione per invalidità Per gli invalidi di guerra, gli invalidi civili, del lavoro, per servizio, in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria sono previste forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio 4. Esenzione per patologie Alcune patologie danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, ma tale esenzione è concessa solo per le analisi, gli accertamenti diagnostici e i farmaci strettamente correlati alla patologia. Il Ministero della Sanità ha fissato con successivi regolamenti l'elenco delle patologie (cronico-degenerative, malattie rare ecc.) e delle prestazioni correlate esenti. Il Decreto 18 maggio 2001, n. 279 ha elencato le patologie rare che danno diritto all'esenzione totale sugli accertamenti necessari alla loro diagnosi e monitoraggio. 5. Esenzione totale È valida solo per i farmaci di fascia A e B, non quelli di fascia C. Da inoltre diritto all'esenzione per la compartecipazione alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio. Le categorie che usufruiscono dell'esenzione totale sono:
È valida solo per i farmaci di fascia A e B, non quelli di fascia C. Da inoltre diritto all'esenzione per la compartecipazione alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio
Viene riconosciuta a quelle persone che rientrano nelle patologie previste dalla legge (aggiornate dal Decreto 296/2001). In base a questa classificazione esistono specifiche esenzioni collegate alle patologie, che non permettono comunque l'esenzione per i farmaci di classe C. Il decreto 279/2001 stabilisce inoltre il diritto all'esenzione per le persone affette da patologie rare, elencate dal testo del decreto. Vedere Tabella delle percentuali di invalidità per l'afasia. (Diritto all'assistenza) in fondo alla pagina |
||
inizio pagina | ||