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Agevolazioni economiche e fiscali

Esenzione pagamento ticket

Il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato per legge a garantire livelli assistenziali minimi. In termini di pagamento del ticket la legge individua alcune situazioni che danno diritto all'esenzione dal pagamento, parziale in alcuni casi o totale in altri.

Ricordiamo però che sono le Regioni incaricate di determinare le esenzioni.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket è necessario l'attestato della ASL.

La legge 388/2000 riconfigura la suddivisione dei farmaci della L. n. 537/1993 nel seguente modo:

  • classe A: dal 1° gennaio 2001 sono interamente gratuiti
  • classe B: dal 1° gennaio 2001 non è più dovuta alcuna partecipazione al costo né della quota fissa per ricetta, ma questa classe è in via di abolizione: i farmaci saranno trasferiti o alla fascia A o alla fascia C
  • fascia C: farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale; non sono previste né esenzioni né riduzioni
Per i farmaci generici (non coperti da brevetto) dal 1° luglio 2001 dovrete pagare la differenza di prezzo tra il farmaco generico e quello prescritto, perché tra due farmaci con lo stesso principio attivo il Servizio Sanitario Nazionale passa gratuitamente quello meno costoso. È per questo che se si sceglie, fra i due, il più costoso è necessario pagare la differenza

Dal 2001 sono inoltre gratuiti tutti gli accertamenti (visite specialistiche e analisi) per la prevenzione del tumore al seno e all'intestino (mammografie, colonscopie, pap-test)

TIPI DI ESENZIONE:

1. Donne in gravidanza o in fase reconfezionale

Alcune prestazioni diagnostiche e strumentali per la tutela della maternità, sia nel corso della gravidanza sia in fase reconfezionale, sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Le prestazioni sono elencate dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1988, Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità, Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1998, n. 245.

2. Esenzione per limiti di reddito familiare

3. Esenzione per invalidità

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi civili, del lavoro, per servizio, in forma diversa a seconda della percentuale di invalidità o della categoria sono previste forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio

4. Esenzione per patologie

Alcune patologie danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, ma tale esenzione è concessa solo per le analisi, gli accertamenti diagnostici e i farmaci strettamente correlati alla patologia. Il Ministero della Sanità ha fissato con successivi regolamenti l'elenco delle patologie (cronico-degenerative, malattie rare ecc.) e delle prestazioni correlate esenti. Il Decreto 18 maggio 2001, n. 279 ha elencato le patologie rare che danno diritto all'esenzione totale sugli accertamenti necessari alla loro diagnosi e monitoraggio. 5. Esenzione totale

È valida solo per i farmaci di fascia A e B, non quelli di fascia C. Da inoltre diritto all'esenzione per la compartecipazione alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio.

Le categorie che usufruiscono dell'esenzione totale sono:
  • invalidi civili al 100%
  • ciechi assoluti
  • grandi invalidi del lavoro
  • invalidi di guerra dalla categoria I alla categoria V
  • invalidi di servizio della I categoria
6. Esenzione totale per altre categorie:

È valida solo per i farmaci di fascia A e B, non quelli di fascia C. Da inoltre diritto all'esenzione per la compartecipazione alle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio
  • adulti al di sopra dei 65 anni con reddito familiare sino a 70 milioni di lire
  • bambini al di sotto dei 6 anni con reddito familiare sino a 70 milioni di lire
  • invalidi civili con un grado di invalidità superiore a 2/3
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore a 2/3
  • invalidi di servizio dalla II alla V categoria
  • ciechi parziali e sordomuti
  • persone affette da neoplasie maligne
  • persone in attesa di trapianto d'organo
  • pensionati sociali e titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni se appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo (riferito all'anno precedente) inferiore ai 16 milioni, incrementato a 22 milioni in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico
  • disoccupati a prescindere dall'età se il reddito rientra nei limiti previsti per i titolari di pensioni al minimo
7. Esenzione Parziale

Viene riconosciuta a quelle persone che rientrano nelle patologie previste dalla legge (aggiornate dal Decreto 296/2001). In base a questa classificazione esistono specifiche esenzioni collegate alle patologie, che non permettono comunque l'esenzione per i farmaci di classe C.
Il decreto 279/2001 stabilisce inoltre il diritto all'esenzione per le persone affette da patologie rare, elencate dal testo del decreto.

Vedere Tabella delle percentuali di invalidità per l'afasia.
(Diritto all'assistenza)
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