Imposte dirette
La legge 104/92 stabilisce che alcune spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente:
- spese mediche
- spese di analisi cliniche
- spese per protesi , anche dentarie
- spese per mezzi necessari per la deambulazione, (compreso il costo dell'autovettura a titolari di patente A, B, C, - speciale)
- spese per l'adattamento del posto di guida dell'autovettura
- ascensori, servoscala montati a proprie spese o per la parte non coperta da eventuale contributo di cui alla legge 13/89.
- Spese per acquisto di sussidi informatici e tecnici per portatori di handicap
- Spese per acquisto di cani guida per non vedenti
- Spese per l'acquisto di mezzi di trasporti ( rimandiamo ad un capitolo a parte)
Misura della detrazione (in essere all'anno fiscale 2001)
A) Spese che danno diritto ad una detrazione del 19% con una franchigia (per l'anno di riferimento 2001) di lit. 250.000 ( euro 129,11):
- Spese per prestazioni specialistiche
- Prestazioni chirurgiche e spese correlate( anestesia, trasfusioni, ecc)
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni
- Prestazioni specialistiche
- Acquisto o affitto di protesi sanitarie ( ad esclusione di quelle per la deambulazione)
- Degenze e ricoveri collegati ad intervento chirurgico
B) Spese deducibili in toto dal reddito, senza alcuna franchigia
- Spese mediche generiche
- Visite di medico generico
- Ricoveri e degenze con collegati interventi chirurgici
- Acquisto di medicinali ( anche senza ricetta medica)
- Cure termali
- Prelievi al fine di analisi
- Fleboclisi
- Bendaggi
- Medicazioni
- Dialisi
- Applicazioni con apparecchiature elettromedicali in genere
- Attività riabilitative
Nota : le spese per visite generiche sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari, anche non a carico ,ma inclusi nell'elenco di cui all'art, 433 C.C.
Le prestazioni di: prelievi, fleboclisi, bendaggi , medicazioni, dialisi, applicazioni e attività riabilitativa sono deducibili se corrisposte a personale qualificato. Non sono deducibili i compensi corrisposti a collaboratori familiari o accompagnatori.
C) spese che danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% senza limite di spesa:
- Spese per l'autonomia e la deambulazione
- Acquisto poltrone per inabili
- Busti
- Collari
- Cinti erniali
- Arti artificiali
- Spese sostenute per trasporto in autoambulanza
- Carrozzine
- Servoscala
- Modifiche all'ascensore per permettere l'accesso alla carrozzina
- Sussidi tecnici informatici ( fax, computer, ecc)
Nota : per i sussidi informatici occorre documentare, attraverso certificazione medica, attestante che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del disabile
E' importante ricordare che:
- nelle detrazioni per carichi di famiglia sono da ricomprendere i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro purché non superino un determinato reddito.
- Se il disabile ha un proprio reddito può detrarre la spesa sostenuta, ma se ha un reddito molto basso riesce a detrarre solo una parte della spesa sostenuta. In tal caso, la parte restante può essere detratta dai familiari conviventi, anche se il disabile non è fiscalmente a carico , sino al limite euro 6197,48.
- detrazione della somma forfetaria di 1 milione dall'imposta lorda per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti
ATTENZIONE!!!!! Esistono delle entrate che non formano reddito, (pertanto non sono da denunciare ne da considerare al fine dei limiti di reddito).
- Per gli invalidi civili sono :
- pensioni sociali
- pensioni o assegni erogati dal Ministero degli Interni
Imposte indirette
- Le agevolazioni a favore dei disabili sono:
- IVA ridotta per l'acquisto dell'autovettura, (4%)
- IVA ridotta per l'acquisto di protesi e ausili, (4%)
Sconti IRPEF per i figli portatori di handicap
Dal 1° gennaio 2005, le detrazioni per i familiari a carico sono state sostituite da una deduzione dal reddito complessivo di 3.700 euro, ma questo importo non è fisso, bensì diminuisce con l'aumentare del reddito.
Le persone fiscalmente "a carico" sono quelle con un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze). Le deduzioni possono essere fruite in percentuali diverse dai coniugi.
Agevolazioni IRPEF per:
SPESE MEDICHE GENERICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA
Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili possono essere interamente detratte dal reddito complessivo.
Quali sono le spese di "assistenza specifica"? Sono quelle spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona), le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
SPESE SANITARIE SPECIALISTICHE
Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Se il disabile è fiscalmente a carico, la detrazione può essere ottenuta anche dai familiari.
Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:
- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%-36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%-36% per ristrutturazioni);
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:
- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento, dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.
DOCUMENTAZIONE:
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (art. 4, L. 104/92), anche coloro i quali siano stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare l'esistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione, facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.
Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA.
Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Per fruire della deduzione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'importo di 1.820 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 euro.
Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Infine, la deduzione per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.
Attenzione
L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo è possibile ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.
Le informazioni sul servizio di assistenza domiciliare, sono disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Servizi - Assistenza alle persone svantaggiate".
È inoltre possibile rivolgersi ai Centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
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