Quali sono le agevolazioni fiscali riconosciute sui veicoli destinati alla guida o al trasporto delle persone con disabilità?
Esiste molta confusione su questo tema, dato che la normativa ha ampliato le agevolazioni fiscali per i veicoli utilizzati al trasporto di persone con disabilità, ma ci sono anche molte condizioni ed eccezioni che si mescolano e rendono difficile capire se si ha diritto o meno a queste agevolazioni.
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza al riguardo:
CHI ha diritto alle agevolazioni:
Le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico. Nel caso in cui un disabile non sia fiscalmente a carico di nessuno, le agevolazioni gli spettano direttamente: fattura e veicolo gli devono essere intestate direttamente
ATTENZIONE: sono ammessi ai benefici fiscali i disabili titolari di "patenti speciali" con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida. Sono inoltre ammessi i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida
Quali veicoli
In primo luogo esiste la limitazioni di cilindrata previste per l'IVA agevolata: 2000 centimetri cubici per i motori a benzina, 2800 centimetri cubici se il motore è un diesel.
Inoltre solo alcune categorie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari: possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Le spese sostenute per l'acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi sempre nella misura del 19% e nel limite dei 18075,99 euro. Su questi veicoli tuttavia si continua a pagare l'IVA al 20% e il bollo auto.
Nel caso di veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano indicati come prescrizione nella patente di guida o nel cosiddetto foglio rosa.
I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo, nuovo o usato, possono contare su quattro benefici:
1. L'IVA agevolata al 4%, Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avvenute prima della scadenza del quadriennio (distruzione, rottamazione).
IMPORTANTE: L'IVA agevolata si applica anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alla vendita di strumenti e accessori montati sui veicoli. Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale alcuni documenti:
- Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per il suo rilascio supportata da idoneità alla guida.
- Certificazione che attesta l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche incaricate di questi accertamenti.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nei 4 anni precedenti non si è beneficiato dell'applicazione dell'IVA agevolata. Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che il disabile è fiscalmente a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
2. La detrazione IRPEF: Al momento della denuncia dei redditi, può essere fatta valere una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda. La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile ottenere nuovamente la detrazione.
In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente dell'agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075,99 euro il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo, così come i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Pur non essendo fissati dei limiti di cilindrata per la detrazione IRPEF, le tipologie di veicoli ammessi a questo beneficio sono i medesimi previsti per l'agevolazione IVA, con una aggiunta introdotta dalla Legge Finanziaria 2001 (L. 388/2000): gli autocaravan, che però possono essere solo detratti ma non godere dell'IVA agevolata. Per quanto riguarda gli autocaravan, quei disabili motori per i quali vige l'obbligo di adattamento alla guida dovranno predisporre di conseguenza il mezzo.
Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:
- Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta alla Commissione per l'accertamento dell'handicap (ex Legge 104/1992) presso l'ASL di competenza.
- U della patente speciale da cui risulti l'obbligatorietà dell'utilizzazione di comandi di guida adattati.
- Fattura del veicolo e dell'adattamento alla guida.
3. L'esenzione dal pagamento del bollo auto. La competenza sulle tasse automobilistiche è affidata dal 2001 alle Regioni e alle Province Autonome. Queste hanno facoltà di ampliare o ridurre il numero dei beneficiari, di richiedere documentazione diversa, e di attribuire la competenza della riscossione ai soggetti, enti o uffici che ritengono più adeguati (ACI, Agenzia delle Entrate o propri servizi di riscossione). In linea generale le Regioni hanno mantenuto le stesse condizioni previste per l'applicazione dell'IVA agevolata. Per maggiori dettagli è necessario informarsi localmente presso l'ACI o presso l'Agenzia delle Entrate.
4. L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato (es. IET, APIET ecc.).
Riferimenti legislativi
Circolare Ministero delle Finanze 11/05/2001, n. 46: fornisce chiarimenti su quali siano le condizioni per considerare una persona quale disabile con gravi difficoltà di deambulazione. Indica inoltre le condizioni per l'accesso ai benefici fiscali da parte delle persone con disabilità psichica o mentale.
Circolare Ministero delle Finanze 26/01/2001, n 7 (punto 8.1): chiarimenti sulla detraibilità del caravan
Circolare Ministero delle Finanze 26/01/2001, n 6: chiarimenti sull'esenzione sul bollo auto
Circolare Ministero delle Finanze 03/01/2001, n. 1 (punto 2.3.5): primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2001
Legge 23/12/2000, n. 388 (art. 30 comma 7 e art. 81 comma 3): è la Finanziaria 2001; estende tutte le agevolazioni anche alle persone con handicap intellettivo, senza l'obbligo di adattamenti. Anche l'autocaravan rientra fra i veicoli detraibili
Circolare Ministero delle Finanze 31/07/1998, n. 197/E: descrive le modalità e le condizioni per ottenere l'IVA agevolata sui veicoli adattati destinati alle persone con disabilità motoria.
Circolare Ministero delle Finanze 15 luglio 1998, n. 186/E: descrive le modalità e le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto sui veicoli adattati destinati alle persone con disabilità motoria
Legge 27/12/1997, n. 449 (art. 8): prevede che i veicoli adattati alla guida o al trasporto di persone con disabilità motoria possano ottenere l'esenzione del bollo auto, possano essere detratte nella denuncia dei redditi e scontino l'IVA agevolata.
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