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Ausili tecnici, protesi e ausili informatici

Ausili tecnici, protesi e ausili informatici

Le ditte fornitrici dei dispositivi di serie, adattati o realizzati su misura devono rispettare i termini di consegna o fornitura previsti dal regolamento approvato dal Ministero della Sanità con Decreto 27 agosto 1999, n. 332. I tempi di consegna sono dettagliatamente elencati nel secondo allegato.

Il conteggio scatta dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte della ditta fornitrice e si calcola in giorni lavorativi

Ausili e protesi: la detraibilità delle spese

E' prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili.

Tra gli ausili detraibili rientrano:

  • le carrozzine per disabili;
  • apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione
  • ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).
Ausili e protesi: IVA agevolata
Possono godere dell'aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti:
  • apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche)
  • oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
  • oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
  • apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità)
  • poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
  • i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
  • protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti
L'accesso a tale agevolazione è condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'Azienda USL nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

Fornitori

A seguito di alcune direttive comunitarie la norme in materia di fornitura di ausili sono alquanto modificate. In base al Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 "l'accreditamento" richiesto per i fornitori è diverso a seconda del tipo di prodotto realizzato o distribuito:

Ausili su misura: alla fornitura sono ammesse solo quelle aziende (fabbricanti o rappresentanti autorizzati) che siano iscritte presso il registro presso il Ministero della Sanità; questo registro era previsto dal decreto legislativo 46/1997.

Ausili di serie predisposti: sono ammesse le ditte in regola con la normativa vigente e che dispongano di un tecnico abilitato in grado di garantire il rispetto dei tempi di consegna dei prodotti prescritti e autorizzati;

Ausili di serie: il prezzo e le condizioni di fornitura sono fissati da procedure pubbliche di acquisto (gare); in questo caso saranno le Regioni a fissare anche i requisiti cui dovranno rispondere i fornitori partecipanti alla gara

Fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

Il decreto ministeriale 332/1999 fissa i criteri per gli aventi diritto alla fornitura a carico del SSN. Ne hanno diritto:
  • gli invalidi civili e per servizio;
  • gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
  • i privi della vista, (chi ha cecità assoluta o ha un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione);
  • i sordi, (sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio);
  • i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un'invalidità permanente;
  • gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua;
  • coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
  • coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento;
  • le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica
  • i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.
Va ricordato che l'erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un'altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Quali ausili, ortesi e protesi sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale?

Esistono tre elenchi previsti dalla legge (Decreto 332/1999):

1. I dispositivi di serie che hanno più funzioni e sono costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell'intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc.

2. I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente secondo quanto previsto nella prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente. Eccezionalmente, sono considerati dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista Qualche esempio: le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco del primo allegato al regolamento.

3. Ausili quelli acquistati direttamente dalle Aziende Usl e dati in comodato d'uso all'assistito. Si tratta di dispositivi assai particolari ed importanti: ventilatori polmonari, apparecchi per l'alimentazione enterale, montascale.

Possono essere forniti anche ausili non compresi in nessuno dei tre elenchi, ma riconducibili per omogeneità funzionale ad un prodotto previsto (ossia svolgono le medesime funzioni). In tal caso chi fa la prescrizione deve motivare con chiarezza la riconducibilità al prodotto previsto e supportarla con un adeguato programma terapeutico

Modalità di erogazione:
Il procedimento per l'erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe: la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo previste dal decreto del Ministro della Sanità.

1° tappa: La prescrizione: La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto; per fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da un pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria

La prima prescrizione dovrebbe derivare da un'attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi minuziosa.
Va poi specificata l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, insieme al codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo.
La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo.

Il programma riabilitativo: il programma riabilitativo non deve essere visto solo in funzione della concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è fondamentale per l'efficacia dell'intervento di riabilitazione. Il Programma riabilitativo descrive i motivi della terapia e della riabilitazione, e spiega il perché della scelta di un determinato dispositivo (modalità, limiti, durata, controindicazioni). Il Programma deve essere sottoposto ad una verifica della sua efficacia.

2° tappa: L'autorizzazione

L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda Usl di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se la prescrizione medica corrisponde ai dispositivi codificati per legge.
Quando si tratta di forniture successive alla prima è necessario accertare il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L'azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. Se la USL non si pronuncia (per lo meno entro il termine dei 20 gg) l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).
Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita (silenzio assenso) il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

3° tappa: La fornitura

Le aziende fornitrice devono rispettare i tempi di consegna, ma questi variano da prodotto a prodotto. In caso di ritardo si applica al fornitore una penalità. Il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.

4° tappa: Il collaudo

Il collaudo è l'ultima fase della concessione degli ausili e si svolge dopo la consegna del prodotto. Il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda Usl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L'assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l'assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Chi esegue il collaudo? Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa, che verifica che quanto prescritto corrisponda a quanto fornito.
Termini: il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti

Il nuovo decreto prevede anche che il collaudo verifichi la "congruenza clinica" fra quanto prodotto e le effettive esigenze del paziente; nel caso in cui tale congruenza non sussista il prodotto viene comunque pagato al fornitore; nell'ipotesi in cui, invece, il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo. Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo.

Ausili, ortesi e protesi: la simultaneità delle prescrizioni

Cos'è la simultaneità? Si tratta di un'indicazione molto importante perché permette di prescrivere, salvo che non siano precisate incompatibilità, anche tipi diversi di carrozzine (es. elettriche e manuali) ed a patto che vi sia un programma riabilitativo ben motivato. È prevista dal Decreto del Ministero 332/1999 a proposito degli "ausili per la mobilità e la posizione seduta", tra cui troviamo : le carrozzine su misura, gli stabilizzatori, tricicli, seggioloni ecc.
La legge ammette dunque la prescrizione anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.

Fornitura del materasso antidecubito e della carrozzina: compatibilità

In linea generale questo tipo di ausili sono prescrivibili "ad adulti invalidi e a minori affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzioni di continuità (letti e materassi antidecubito) ovvero a favore di soggetti non deambulanti allo scopo di evitare piaghe da decubito".
Ma la questione varia da regione a Regione.
La Regione Toscana ad esempio ha affermato che la prescrizione dei materassi antidecubito non sia diretta solo a soggetti affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità, ma che su valutazione del medico della UO di recupero e rieducazione funzionale e dello specialista relativo alla specifica patologia, sia possibile la prescrizione anche a soggetti obbligati alla degenza con possibile soluzione di continuità.
È necessario osservare la posizione della propria Regione in materia.

Fornitura di computer a carico della ASL

Non esiste nessun elenco di prodotti tecnico-informatici su cui ottenere l'IVA ridotta. La definizione, volutamente generica, è stata fornita dal Decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998.
L'autorizzazione viene rilasciata solo se il medico specialista della ASL constata che il prodotto tecnico-informatico ha un collegamento funzionale con la disabilità.
Il computer può essere ricondotto al comunicatore simbolico solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.).
In sintesi, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetrapleglie).

Teleassistenza e agevolazioni fiscali

La Circolare 55 del Ministero delle Finanze del 14 giugno 2001 prevede la possibilità di detrarre la spesa per un contratto di teleassistenza. La circolare considera il servizio di teleassistenza al pari di un sussidio tecnico ed informatico rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione del disabile.
Va precisato che per ora la disposizione riguarda solo la detraibilità della spesa e non anche l'applicazione dell'IVA agevolata

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala).

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.
Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
a) facilitare
  • la comunicazione interpersonale
  • l'elaborazione scritta o grafica
  • il controllo dell'ambiente
  • l'accesso all'informazione e alla cultura
b) assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:
  • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  • certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
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