- Sordomuti (L. 381/70)
- Invalidi civili (L. 118/71)
- Ciechi civili (L. 66/62 e 382/70)
- Invalidi di guerra (d.p.r 915/78)
- Invalidi per servizio ( d.p.r. 915/78)
- Invalidi del lavoro ( d.p.r. 1124/64)
Invalidi civili
( comprende anche ciechi civili e sordomuti ).
Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Invalidi di guerra
Sono invalidi di guerra tutti coloro che, prestando servizio alle dipendenze dello Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici con invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria (d.p,r. 915/78)
Invalidi per servizio
Sono invalidi per servizio tutti quei lavoratori - dipendenti pubblici - che a causa di infortunio o malattia, riconducibile al lavoro svolto durante il servizio siano rimasti invalidi con invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria ( d.p.r. 915/78)
Invalidi del lavoro
Sono invalidi del lavoro tutti quei cittadini dipendenti da aziende private che a causa di un infortunio o malattia riconducibile all'attività lavorativa, gli sia riconosciuta un'invalidità superiore al 20%